Ai sensi della Riforma del Condominio – Legge n. 220 del 11/12/2012 – l’amministratore è ritenuto il responsabile della sicurezza dell’edificio ovvero conserva precisi doveri circa l’installazione, l’adeguamento, la manutenzione (ordinaria e straordinaria) dei cancelli automatici. Egli, in altre parole, ha l’obbligo di compiere i cosiddetti “atti conservativi” per le parti comuni dell’edificio che, per quanto riguarda gli ingressi, consistono nel censimento di cancelli e portoni (sia nuovi che già esistenti) e nel controllo delle sicurezze.
In relazione alle diverse tipologie di automazioni riscontrate dall’amministratore (ad es. con marca-tura CE o senza dichiarazione conformità, installate prima del 1996 piuttosto che dopo il 2010, con o senza dispositivi di sicurezza, ecc.) l’esigenza principale è conoscere quali iniziative deve egli intra-prendere in ognuno dei condomini gestiti.